Esiste una particolare categoria di beni che non ricadono in successione e viene comunque trasferiti agli eredi anche in caso di rinuncia.
Quando si parla di successione ereditaria sono diversi i dubbi che possono sorgere in merito. Questo processo legale, regolamentato da norme ben precise previste dal Codice civile, indica il trasferimento dei beni appartenuti alla persona defunta a quelli che vengono definiti eredi.
Il patrimonio che viene trasferito agli eredi comprende beni immobili, beni mobili, ma anche posizioni contrattuali. Ci sono, però, quattro cose che non fanno parte dell’eredità e non cadono in successione, ma che comunque vengono trasferiti agli eredi anche nel caso in cui quest’ultimi abbiano rinunciato esplicitamente all’eredità. Analizziamo di cosa si tratta e perché vengono comunque trasferiti anche non entrando nella successione.
Come abbiamo anticipato, vi sono dei beni che non rientrano in successione anche se la titolarità di quest’ultimi era della persona defunta. Si tratta di crediti e beni specifici che hanno una forte connotazione personalistica.
Nello specifico a non rientrare nella successione sono i crediti personali del de cuius, come ad esempio l’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge, ma anche tutti i diritti che derivano da rapporti di lavoro specifici o previdenziali, come la pensione di invalidità. Questi appena descritti, dunque, non vengono trasferiti agli eredi.
Bisogna tenere conto anche conto di una particolare forma di crediti che non rientrano nella successione, ma che comunque vengono liquidati anche agli eredi che hanno rinunciato all’eredità esplicitamente. In questa categoria rientrano quattro specifici crediti dovuti alla persona defunta: la pensione di reversibilità, l’indennità di anzianità, il Tfr (Trattamento di fine rapporto) e le polizze vita eventualmente stipulate dal de cuius. I primi tre sono erogati agli eredi, mentre per quanto riguarda le polizze vita possono essere destinate ad un soggetto diverso e non si può applicare la legittima, ossia quella quota di eredità che viene destinata ai soggetti definiti “legittimari”, come coniuge, figli e genitori del defunto, e non può essere modificata neanche attraverso il testamento.
I legittimari sono tutelati dal legislatore e, nel caso in cui venga violata la quota legittima, è possibile usufruire di alcuni strumenti di tutela come l’azione di riduzione o di restituzione. La prima serve a ristabilire le quote spettanti e ridurre quella che lede la legittima, mentre l’azione di riduzione può essere avanzata quando il bene è stato già consegnato a chi non ne aveva diritto.
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